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sabato 27 Luglio 2024

traduzione automatica

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    Vetrate panoramiche tra le opere di edilizia libera con il Decreto Aiuti bis

    Il Decreto Aiuti bis, approvato in via definitiva dal Senato, è diventato legge. Tale norma introduce un’importante novità in materia di edilizia, modificando e semplificando il regime di autorizzazione delle Vepa, le vetrate panoramiche amovibili.

    Il cambiamento normativo

    In sostanza, a partire dal 22 settembre 2022 gli interventi per la collocazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti saranno realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale comunale.
    Il decreto ha cercato di porre chiarezza in un panorama piuttosto confuso, dove le modalità di autorizzazione, come affermato da Daniele Predari, presidente della sezione trasformatori di Assovetro, “erano lasciate nel limbo delle interpretazione locali: in alcuni Comuni erano consentiti, in altri erano considerati incrementi di volume”.

    Cosa sono le Vepa?

    Le vetrate panoramiche amovibili sono generalmente realizzate con pannelli di vetro trasparenti, senza presenza di infissi, scorrevoli o realizzati a “pacchetto”, a libro o a fisarmonica, in modo tale da poter essere ripiegati.
    Questi interventi possono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.

    Come rientrare nelle opere di edilizia libera?

    Il decreto ha dettato dei requisiti specifici affinché l’installazione di vetrate panoramiche possa rientrare nell’edilizia libera. Esse non devono configurarsi in termini di aggravio edilizio e non devono risolversi in opere che per la loro rilevanza o tipologia richiedano un titolo abilitativo edilizio, con il relativo regime giuridico ed economico. Si replica dunque il concetto di amovibilità, giù presente nell’acronimo ‘Vepa’, e quello di trasparenza.  

    Requisiti tecnici

    Più nel dettaglio, la norma di semplificazione è riservata agli interventi di installazione di vetrate panoramiche che:

    • siamo amovibili e trasparenti;
    • siano dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione degli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche.
    • Non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di superfici che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
    • Favoriscano una naturale microaerazione che faciliti la circolazione di un costante flusso di arieggiamento, garanzia della salubrità di questi vani.
    • Abbiano caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente.

    Nuovi dubbi interpretativi

    La riformulazione della norma comporta comunque nuove incertezze da risolvere, relative, in particolare, all’assenza di una definizione insindacabile circa il carattere ‘precario’ delle opere.
    Ricordiamo però che, secondo la giurisprudenza, la precarietà di un manufatto non deve essere desunta dalla facile rimovibilità dell’opera, ma dal fatto che alla costruzione sia assegnata una funzione contingente e non prolungata nel tempo. Dunque, la valutazione è determinata non da un criterio strutturale, ma da un criterio funzionale.

    Risulta ora fondamentale che dai legislatori arrivi una puntuale indicazione dei requisiti necessari perché un’installazione di vetrate panoramiche rientri nel novero delle opere di edilizia libera.

    Fonti: altalex.com, ilsole24ore.com

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